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Condizioni generali di contratto

ITALFRESE S.R.L. - EDIZIONE 2020

  1. PREAMBOLO

ITALFRESE S.R.L. (nel prosieguo anche solo ITALFRESE) è società operante nel noleggio con o senza operatore di macchine e strumenti per lavori di fresatura e pulizia di pavimentazioni stradali in asfalto e calcestruzzo.

  1. DEFINIZIONI

Ai fini dell’interpretazione delle condizioni contrattuali, ai seguenti termini verranno attribuiti i significati di seguito precisati:

Cliente: persona fisica, ente o persona giuridica che usufruisce dei servizi (Servizi) resi da ITALFRESE.

Servizi: uno o più tra i servizi offerti da ITALFRESE ed espressamente indicati nell’Ordine.

NAC: Nolo a caldo, noleggio con operatore.

NAF: Nolo a freddo, noleggio senza operatore.

Parti: ITALFRESE ed il Cliente.

Ordine: preventivo e/o ordine, comprensivo di eventuali allegati, sottoscritto dalle Parti.

CGC: le presenti condizioni generali di contratto.

Contratto: Ordine e CGC

Beni: macchine e strumenti e di ITALFRESE.

Operatore: personale e/o collaboratore qualificato di ITALFRESE eventualmente adibito all’utilizzo ed alla conduzione dei Beni.

Cantiere: sede, stabilimento o cantiere del Cliente indicato nell’Ordine.

  1. AMBITO DI APPLICAZIONE
  1. Le CGC disciplinano termini e condizioni dei Servizi e regolano i rapporti tra le Parti.
  2. La sottoscrizione dell’Ordine comporterà conclusione del contratto ed automatica accettazione ed applicazione delle presenti CGC, con contestuale rinuncia del Cliente a pretendere e/o rivendicare l’applicazione di eventuali e diverse Condizioni Generali o disposizioni di qualunque genere, da intendersi sin d’ora private di ogni applicabilità, effetto ed efficacia.
  3. L'utilizzo dei Beni concessi in noleggio da ITALFRESE presso il Cantiere del Cliente, rappresenta accettazione implicita delle presenti CGC, esclusa sin d’ora l’applicazione di ulteriori e/o diverse fonti.
  1. GERARCHIA DELLE FONTI
  1. Il rapporto contrattuale tra ITALFRESE e il Cliente sarà regolato dalle CGC e, a livello meramente integrativo e sussidiario, dalle condizioni particolari di cui all’Ordine sottoscritto dal Cliente.
  2. Con la sottoscrizione dell’Ordine da parte del Cliente, eventuali precedenti accordi tra le Parti, siano essi scritti e/o verbali, si intendono definitivamente cessati e superati dalle disposizioni contenute nelle CGC e nell’Ordine, che regoleranno in via esclusiva ed interamente il rapporto contrattuale; non avranno pertanto efficacia, e non saranno applicabili, eventuali diverse condizioni specifiche o generali riportate sui documenti sottoscritti dal Cliente e non specificatamente approvate per iscritto da ITALFRESE, con espressa dispensa per quest’ultima dal dover avanzare contestazioni in caso di ricezione di tali atti.
  3. In ipotesi di contrasto tra le disposizioni contenute nell’Ordine sottoscritto dal Cliente e quelle di cui alle presenti CGC, queste ultime avranno prevalenza e, rimossa sin d’ora qualsivoglia eccezione e contestazione, andranno automaticamente a sostituire le disposizioni limitatamente alle parti oggetto di contrasto.
  4. L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni dell’Ordine e/o delle CGC non pregiudicherà la validità o l’efficacia delle altre pattuizioni. Si conviene sin d’ora che, in detta ipotesi, le Parti si impegneranno a cooperare con correttezza e buona fede per sostituire l’eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che consenta di realizzare, quanto più possibile, i medesimi risultati e la comune volontà delle Parti.
  1. OGGETTO-SERVIZI
  1. ITALFRESE offre servizi di noleggio, con o senza operatore, di Beni per lavori di fresatura e pulizia di pavimentazioni stradali in asfalto e calcestruzzo, per il periodo e il corrispettivo determinato nell’Ordine.
  2. Il contratto si intende concluso e perfezionato al momento dell’accettazione di ITALFRESE dell’Ordine sottoscritto dal Cliente, ovvero, in mancanza di accettazione esplicita, al momento di inizio del trasporto dei Beni indicati nell’Ordine verso il Cliente.
  3. L’utilizzo dei Beni è consentito esclusivamente alle condizioni di ITALFRESE, con o senza operatore, sicché ne è vietato ogni utilizzo diverso da parte del Cliente o di soggetti terzi. Ogni responsabilità derivante dalla violazione di tale divieto graverà interamente sul Cliente, il quale presta sin d’ora ampia garanzia e manleva nei confronti di ITALFRESE, tenendola indenne da ogni richiesta e pregiudizio direttamente o indirettamente connessi, nessuno escluso.
  4. Durante il periodo di noleggio, la custodia dei Beni presso il Cantiere del Cliente è affidata al Cliente stesso, il quale ne assume ogni responsabilità al riguardo, e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per le ipotesi di danneggiamento e/o distruzione e/o furto anche ad opera di terzi, con conseguente onere di rifondere ad ITALFRESE tutti i pregiudizi patiti anche indirettamente connessi.
  5. Qualora venissero eseguiti sequestri, confische e/o procedure espropriative ai danni del Cliente presso il Cantiere ove sono custoditi i Beni, il Cliente stesso dovrà dichiarare nell’immediato l’appartenenza di tali Beni ad ITALFRESE, esibendo copia del Contratto alle autorità intervenute. Il Contratto, o quantomeno una copia dello stesso, dovrà pertanto essere sempre presente e resa disponibile all’interno del Cantiere. La sottoposizione dei Beni di ITALFRESE a provvedimenti pregiudizievoli riferibili al Cliente costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nell’esclusivo interesse di ITALFRESE. 
  1. DURATA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEI BENI
  1. La durata del noleggio sarà quella indicata nell’Ordine sottoscritto ed accettato dal Cliente, con decorrenza dalla data ivi indicata, o comunque, dalla data di inizio del trasporto dei Beni verso il Cantiere del Cliente; in caso di mancata indicazione nel contratto di un termine di fine noleggio è riconosciuta ad ITALFRESE la facoltà di ritirare i Beni in qualsiasi momento con un preavviso di 48 ore senza che il Cliente possa pretendere alcunchè a qualsivoglia titolo /o ragione. In assenza di diversa pattuizione, il Cliente è tenuto ad una durata minima dei Servizi di 1 giorni.
  2. E’ sempre facoltà di ITALFRESE recedere liberamente dal contratto con un preavviso di 10 giorni dalla data di inizio del noleggio senza che il Cliente possa pretendere alcunchè a qualsivoglia titolo e/o ragione.
  3. Il Cliente non potrà recedere in via anticipata dal contratto, nemmeno prima dell’esecuzione del noleggio stesso, dovendo, in difetto, corrispondere ad ITALFRESE, oltre a quanto dovuto per gli eventuali servizi già resi, un importo a titolo di penale pari ad € 1.500,00 per ogni giorno di noleggio non fruito.
  4. Il tempo occorrente per il trasporto dei Beni verso il Cantiere del Cliente, nonché quello per il rientro dei Beni stessi nella sede di ITALFRESE, costituisce a tutti gli effetti periodo di noleggio.
  5. Salvo diverso accordo scritto previsto nell’Ordine, ITALFRESE darà inizio al trasporto dei Beni alla data di decorrenza del noleggio, con conseguente consegna al termine del tempo di percorrenza del tragitto necessario, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti per l’autotrasporto su strada con mezzi pesanti.
  6. Eventuali termini di consegna comunicati da ITALFRESE sono da considerarsi meramente indicativi, con possibilità di variazione degli stessi per ragioni logistico e/o organizzative di ITALFRESE, o di impedimento a questa non imputabile. Il Cliente esonera ITALFRESE da ogni responsabilità relativa ad eventuali ritardi nella consegna, con conseguente rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa anche risarcitoria al riguardo.
  7. Al termine del noleggio, tenuto conto del disposto di cui al precedente art. 6.4, ITALFRESE provvederà al ritiro dei Beni presso il Cliente, il quale dovrà collaborare ed agevolare le relative operazioni di carico senza frapporre ostacolo o impedimento alcuno. In caso di impossibilità del ritiro dei Beni per fatto imputabile al Cliente saranno addebitati a quest’ultimo i corrispettivi sino all’effettivo ritiro e fatto comunque salvo il maggior danno.
  1. FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEI BENI
  1. ITALFRESE si impegna a consegnare, nel rispetto delle presenti CGC, i beni richiesti dal Cliente in buono stato di manutenzione e funzionanti.
  2. Nel corso del noleggio, l’approvvigionamento di carburante, acqua o di altre componenti consumabili necessarie per il funzionamento dei Beni sarà a carico del Cliente. Il Cliente dovrà utilizzare carburanti e consumabili del tipo indicato da ITALFRESE e comunque di buona qualità di modo da preservare il corretto funzionamento dei Beni: eventuali danni conseguenti all’utilizzo di prodotti non conformi o di ridotti standard qualitativi saranno interamente a carico del Cliente.
  3. I Beni verranno consegnati al Cliente con il serbatoio pieno di carburante e dovranno essere restituiti con il medesimo quantitativo al termine del noleggio: in difetto, ITALFRESE addebiterà al Cliente, al di fuori dal costo di noleggio, il corrispettivo del carburante mancante al prezzo di mercato in vigore.
  4. In caso di guasto e/o necessaria manutenzione dei Beni nel corso del noleggio, la riparazione sarà effettuata da ITALFRESE o da terzi soggetti da questa incaricati, senza possibilità per il Cliente di intervenire direttamente salvo autorizzazione scritta di ITALFRESE e salve situazioni di emergenza come da successivo art. 7.7.. ITALFRESE si impegna ad intervenire per il ripristino dei Beni entro 48 ore dalla segnalazione del Cliente. L’eventuale ritardo nella segnalazione da parte del Cliente comporterà l’applicazione del regime previsto dall’art. 7.6..
  5. Nelle ipotesi qui disciplinate, il periodo di inoperatività dei Beni necessario al loro ripristino non verrà considerato periodo di noleggio, con conseguente postergazione del termine di noleggio per il numero di ore o giorni corrispondenti. Il Cliente, nell’accettare quanto qui disciplinato, rinuncia sin d’ora ad avanzare qualsivoglia pretesa anche risarcitoria nei confronti di ITALFRESE.
  6. Qualora il guasto e/o la manutenzione dipendesse da fatto e colpa del Cliente, ITALFRESE addebiterà a quest’ultima i costi di intervento e delle eventuali componenti sostituite, fatto comunque salvo il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi. Nell’ipotesi qui disciplinata, e ad eccezione di quanto previsto nel precedente art. 7.5., il periodo necessario per il ripristino dei beni verrà considerato a tutti gli effetti periodo di noleggio.
  7. In caso di incendio o pericolo di incendio o scoppio dei Beni, il Cliente dovrà intervenire in via d’urgenza al fine di sedare o prevenire conseguenze pregiudizievoli maggiori per i Beni e per l’incolumità pubblica, limitando il proprio intervento a tali finalità in linea con quanto previsto nel precedente art. 7.4..
  1. LUOGHI E SICUREZZA
  1. I beni potranno essere utilizzati esclusivamente presso il Cantiere del Cliente indicato nell’Ordine. È fatto espresso divieto al Cliente di fare diverso utilizzo dei beni, e così, a titolo esemplificativo, adibirli a cantieri diversi o farli circolare su strada pubblica al di fuori del cantiere cui sono adibiti, pena facoltà di ITALFRESE di chiedere la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., fatto comunque salvo il risarcimento dei danni.
  2. Il Cliente dovrà consegnare a ITALFRESE gli strumenti e le autorizzazioni necessarie per consentire l’accesso al Cantiere.
  3. Il Cliente dovrà altresì consegnare ad ITALFRESE la mappatura di pozzetti, manufatti e sottoservizi, visibili e nascosti, presenti nel suolo ove è ubicato il Cantiere, e, nello specifico, nell’area di operatività dei Beni oggetto di noleggio, indicandone altresì la profondità dalla superficie pavimentale e prestando ogni assistenza necessaria all’Operatore durante le operazioni. Il Cliente dovrà preventivamente verificare che l’utilizzo dei Beni di ITALFRESE non comporti pericolo di danneggiamento di pozzetti, manufatti e sottoservizi, ed, in caso contrario, anche qualora visibili, dovrà adottare ogni iniziativa o misura necessaria, nessuna esclusa, per evitare il loro danneggiamento: il Cliente, anche nel caso in cui i manufatti non costituiscano insidia, assume sin d’ora su di sé ogni onere e responsabilità relativi ad eventuali sinistri di tale natura, tanto con riferimento al danneggiamento di pozzetti, manufatti e sottoservizi, quanto con riferimento alle ipotesi di danneggiamento dei Beni di ITALFRESE conseguenti al contatto, prestando ampia garanzia e manleva in favore di ITALFRESE da eventuali richieste e pregiudizi potesse al riguardo ricevere.  Il Cliente assume su di sé ogni responsabilità delle attività dovendo fornire ogni direttiva ed istruzione tecnica a ITALFRESE quale mero esecutore nell’ipotesi di NAC, e restando esclusivo responsabile dell’uso dei Beni nel NAF.
  4. Ogni spesa, tributo o importo in genere connesso allo stazionamento dei beni presso il Cantiere del Cliente, è da considerarsi non compreso nel costo di noleggio, sicché sarà interamente a carico del Cliente e così ogni eventuale altra maggiorazione al riguardo.
  5. Con la sottoscrizione dell’Ordine, il Cliente dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi specifici connessi alle opere da svolgere nel Cantiere.
  6. Il Cliente dovrà adottare ogni provvedimento e misura per la prevenzione degli infortuni nel Cantiere per tutto l’arco di vigenza contrattuale, nonché garantire la sicurezza all’interno del Cantiere secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, assumendo su di sé ogni onere e responsabilità al riguardo, in sede penale, civile ed amministrativa, per qualsivoglia ragione, e così anche per l’utilizzo dei Beni oggetto del noleggio, e presta ampia garanzia e manleva in favore di ITALFRESE per qualsivoglia responsabilità e richiesta possa essere contestata e avanzata in relazione alla sicurezza sul lavoro ed agli infortuni occorsi nel Cantiere del Cliente, nonché per ogni danno patito da ITALFRESE medesima.
  7. Il Cliente dovrà inoltrare ad ITAFRESE, almeno 3 giorni prima dell’inizio del noleggio, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ovvero, ove applicabile, il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) e, in ogni caso, il Piano Operativo di Sicurezza (POS), anche al fine di consentire ad ITALFRESE ed al suo Operatore di essere edotti su eventuali rischi dovuti alla tipologia ed alle attività svolte nel Cantiere ove troverà esecuzione il noleggio. In caso di mancato inoltro, carenza o incompletezza di tale documentazione ad insindacabile giudizio di ITALFRESE, quest’ultima avrà diritto di sospendere ex art. 1460 c.c. l’inizio del noleggio fintantoché il Cliente non adempia agli obblighi previsti nel presente art. 8; decorsi 5 giorni l’inadempimento del Cliente sarà considerato definitivo e troverà applicazione il successivo art. 12 e comunque sarà considerato rilevante ai fini di cui all’art. 1455, 1453 c.c..
  8. Sarà onere del Cliente, in ottemperanza e nel rispetto degli obblighi di cui al precedente punto, chiedere per iscritto ad ITALFRESE ogni informazione utile sui beni oggetto di noleggio, e così sulle modalità di utilizzo e funzionamento, al fine di adottare, in caso di necessità, misure preventive e protettive atte ad eliminare i rischi sulla sicurezza nel Cantiere, e con essi possibili interferenze con eventuali altri soggetti operanti all’interno dello stesso.
  9. Il Cliente assume su di sé ogni onere e responsabilità, nessuno escluso, sull’organizzazione e sulla sicurezza del cantiere, così integralmente esonerando ITALFRESE, con conseguente impegno sin d’ora a tenerla indenne e manlevarla da ogni e qualsivoglia richiesta e/o pregiudizio dovesse direttamente o indirettamente ricevere al riguardo.
  1. APPALTI PUBBLICI
  1. Con la sottoscrizione dell’Ordine, il Cliente dichiara e garantisce, per le ipotesi in cui il noleggio avvenga in relazione a lavori con committenza pubblica, o comunque rientrante nell’ambito di applicabilità del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., che i servizi richiesti nell’Ordine saranno di natura e consistenza tale, in relazione alle opere affidate al Cliente stesso, da non violare la normativa di settore, manlevando integralmente ITALFRESE da ogni conseguenza pregiudizievole e/o responsabilità.
  2. Il Cliente dovrà adempiere a tutte le prescrizioni previste a Suo carico dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., e nel caso in cui il contratto non costituisca subappalto ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del noleggio, l’affidamento del servizio ad ITALFRESE, indicando le generalità di quest’ultima, l'importo del contratto, l’oggetto del servizio affidato, e ciò anche in caso di eventuali modifiche intercorse nel corso del contratto. Una copia di tale comunicazione, corredata di attestazione di avvenuta ricezione da parte della Stazione Appaltante, dovrà altresì essere consegnata ad ITALFRESE entro e non oltre 5 giorni prima dell’inizio del noleggio.
  3. Qualora il rapporto fosse qualificabile come Subappalto ai sensi dell’art. 105 comma 2 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il Cliente garantisce che l’affidamento è contenuto nei limiti di legge, assumendo su di sé ogni responsabilità e manlevando integralmente ITALFRESE da ogni conseguenza pregiudizievole, e dovrà richiedere ed ottenere l’autorizzazione al Subappalto da parte della Stazione Appaltante, consegnandone copia conforme ad ITALFRESE entro e non oltre 5 giorni prima dell’inizio del noleggio.
  4. In ogni caso, il Cliente garantisce sin d’ora il rispetto dei limiti consentiti per l’affidamento dei lavori in Subappalto come previsti dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e dalla normativa per tempo vigente, ed in ogni caso sarà tenuto al pagamento degli importi dovuti ad ITALFRESE a prescindere dal riconoscimento o meno degli stessi da parte della Stazione Appaltante.
  5. L’inadempimento da parte del Cliente alle prescrizioni di cui agli artt. 9.2. e 9.3. comporta l’applicazione del successivo art. 12.

10. CORRISPETTIVO, PAGAMENTO, TERMINI

  1. I corrispettivi previsti in favore di ITALFRESE, e così anche le modalità e le tempistiche di pagamento, trovano specificazione nell’Ordine sottoscritto dal Cliente. Medesime disposizioni troveranno applicazione in caso di successivi rinnovi o proroghe oltre il termine del noleggio inizialmente previsto. I pagamenti dovranno essere effettuati al ricevimento della fattura, salvo diverso accordo tra le Parti di cui all’Ordine.
  2. Il corrispettivo per il noleggio potrà essere determinato nell’Ordine nelle seguenti modalità:
  1. A TEMPO: con prezzo a ore o giorni, per n. 8 ore lavorative giornaliere dal lunedì al venerdì, escluse le giornate del sabato e della domenica ed i festivi. L’utilizzo oltre i limiti qui previsti comporterà il diritto per ITALFRESE di applicare una maggiorazione al come meglio indicato nell’ORDINE sottoscritto fra le parti.
  2. A COTTIMO: con prezzo a m², m²*cm o m3 di superficie/volume fresata/o o ripulita. A tal fine, al termine di ogni giornata lavorativa, ITALFRESE effettuerà le misurazioni dei lavori di volta in volta svolti e ne trasmetterà copia al Cliente. Decorsi tre giorni senza che vi siano contestazioni la misurazione avrà efficacia vincolante per il Cliente ai fini della fatturazione con decadenza del Cliente da ogni contestazione. Resta diritto del Cliente richiedere, entro il suddetto termine di decadenza e per iscritto, ad ITALFRESE l’esecuzione delle misurazioni alla presenza del Responsabile di cantiere nominato dal Cliente stesso, del quale verrà redatto apposito documento contabile, che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti presenti alla misurazione, e che, come sopra, avrà efficacia vincolante per il Cliente ai fini della fatturazione. Qualora, nonostante la richiesta, il Responsabile di cantiere non sia presente in sede di misurazione, ITRALFRESE provvederà autonomamente alle misurazioni con le conseguenze e gli effetti sopra previsti per i casi di misurazione non congiunta. Per le macchine dotate di sistema di misurazione automatico WIRTGEN PERFORMANCE TRACKER (WPT) farà fede quale documento contabile, il report automatico generato dal sistema.
  1. Viene espressamente escluso dal corrispettivo per il noleggio la rifilatura, e ogni altra attività connessa per la fresatura e la pulizia della pavimentazione, nelle zone di Cantiere non accessibili o raggiungibili dalle macchine fresatrici, rimanendo tale attività interamente a carico del Cliente.

Salvo diverso accordo scritto di cui all’Ordine, ogni altra somma non ricompresa nel corrispettivo per il noleggio come sopra inteso è da intendersi esclusa dal servizio, dunque interamente gravante sul Cliente, e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. rilascio permessi, autorizzazioni, o documentazione e provvedimenti in genere da parte della P.A. relativamente alle opere di cui in Cantiere, nonché all’utilizzo ed allo stazionamento dei Beni di ITALFRESE nell’ambito del Cantiere medesimo;
  2. reperimento e apposizione della segnaletica di cantiere;
  3. mappatura e segnalazione di pozzetti visibili e nascosti, di manufatti e sottoservizi presenti nel suolo ove è ubicato il Cantiere e, più nello specifico, nell’area di operatività dei Beni oggetto di noleggio;
  4. raccolta, rimozione e smaltimento rifiuti e materiale di risulta;
  5. trasporto dei Beni sia in andata che al ritorno, e così anche eventuali movimentazioni dei Beni all’interno del Cantiere;
  6. assistenza del responsabile di cantiere;
  7. gestione e oneri di sicurezza.   
  1. I corrispettivi indicati nell’Ordine si intendono al netto di I.V.A. ed ulteriori accessori, spese e anticipazioni.
  2. I termini di pagamento indicati nell’Ordine si intendono essenziali in favore di ITALFRESE. In caso di ritardato pagamento, ITALFRESE si riserva la facoltà di sospendere il noleggio senza obbligo di preavviso e senza interruzione e/o sospensione del decorso dei termini contrattuali; il Cliente sarà comunque ed in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi pattuiti per tutto il periodo di noleggio sino alla scadenza del termine contrattuale, e così pure nel caso di successivi rinnovi. I giorni di sospensione del noleggio dovuti ad inadempimento del Cliente ut supra verranno dunque considerati come giorni effetti di noleggio.
  3. L’inadempimento del Cliente, ove protratto per n. 30 giorni, darà diritto di attivare quanto previsto al successivo art. 12. Salvo che l’inadempimento non abbia determinato la risoluzione del contratto, ITALFRESE provvederà al ripristino del servizio non appena gli importi scaduti le verranno interamente accreditati.
  4. Si conviene, rimossa sin d’ora qualsivoglia eccezione, che in nessuna ipotesi il Cliente potrà dirsi legittimato alla sospensione dei pagamenti, neppure in ipotesi di contestazioni e/o contenzioso, essendo il Cliente in ogni caso tenuto al pagamento entro i termini stabiliti. Il Cliente potrà pertanto sollevare eventuali contestazioni solo previo integrale adempimento a tutte le obbligazioni nascenti a suo carico in virtù del contratto, delle presenti CGC e dell’Ordine.
  5. Fatte salve le disposizioni di cui sopra, il ritardo nei pagamenti genera interessi moratori al tasso indicato dal D.Lgs. 231/02; in ogni caso i pagamenti parziali saranno imputati dapprima agli interessi, dovuti dal giorno di scadenza sino al saldo effettivo e senza necessità di specifico atto di costituzione in mora, quindi alle spese direttamente o indirettamente connesse al mancato integrale pagamento alle scadenze convenute, e solo per il residuo al capitale.
  1. SMALTIMENTO RIFIUTI
  1. Salvo diverso accorso tra le Parti di cui all’Ordine, la raccolta e la rimozione all’interno del Cantiere del materiale fresato, o comunque i rifiuti, le risulte ed ogni traccia in genere provocata dall’utilizzo dei Beni oggetto di noleggio, nonché il conseguente smaltimento, è di competenza esclusiva del Cliente, il quale assume ogni onere e responsabilità al riguardo, così dispensando ITALFRESE e prestando nei suoi confronti ampia garanzia e manleva.
  1. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
  1. Il contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nelle ipotesi in cui: (i) il Cliente sia sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale prevista dalla legge; (ii) qualora ITALFRESE venga a conoscenza di fatti, circostanze o documenti riferibili al Cliente, dai quali possano desumersi elementi a riprova di una situazione di instabilità economica del Cliente stesso; (iii) in ogni altra ipotesi richiamata espressamente a tal fine nelle presenti CGC, quali, a titolo meramente riepilogativo: Art. 5.5; Art. 7.5; Art. 8.1.; Art. 8.1.; Art. 8.3.; Art. 8.7.; Art. 9.2; Art. 9.3; Art. 9.5.; Art. 10.6.; Art. 13.1.
  2. Al verificarsi di una delle condizioni legittimanti la risoluzione di diritto del contratto, la parte nel cui interesse la condizione è prevista potrà dichiarare all’altra di avvalersi della presente clausola risolutiva e il contratto si considererà risolto alla ricezione dell’altra parte della suddetta dichiarazione.
  1. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
  1. È fatto espresso divieto per il Cliente di cedere sotto qualsiasi forma a terzi, totalmente, parzialmente e neppure in via temporanea, il contratto senza il previo consenso scritto di ITALFRESE. Il La violazione del divieto qui stabilito determina la facoltà di ITALFRESE di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
  1. MISCELLANEA
  1. Qualsiasi modifica o variazione del presenti pattuizioni non avrà effetto se non effettuata per iscritto con apposita sottoscrizione delle Parti. Il Cliente riconosce che alcuna valida modifica delle CGC potrà essere introdotta con comportamento anche concludente di ITALFRESE, attesa l’essenzialità tra le Parti del requisito della forma scritta per eventuali modifiche.
  1. PRIVACY
  1. Ai sensi del Regolamento UE sulla Privacy 2016/679 i dati personali forniti saranno trattati dal titolare ITALFRESE S.r.l., con strumenti elettronici e manuali, da personale interno autorizzato e verranno utilizzati, nel rispetto dei principi di liceità e correttezza, al solo scopo di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa italiana e comunitaria, per soddisfare ordini o richieste provenienti dall'Autorità, ed al fine di dare integrale esecuzione agli obblighi precontrattuali e contrattuali. I dati forniti potranno essere portati a conoscenza di terzi, per finalità amministrative e contabili, connesse all’oggetto del presente contratto e qualora ciò si renda necessario ed indispensabile per lo svolgimento dell’attività; in ogni caso, il trattamento avverrà in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza. In ogni momento, potranno essere esercitati i diritti di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti riconosciuti all’interessato dal summenzionato Regolamento, nelle modalità previste dalle citate norme, trasmettendo le relative comunicazioni all’indirizzo pec della società o presso la sede legale tramite raccomandata a.r. .   
  1. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE
  1. Per qualsiasi controversia relativa all’applicazione, validità, nullità e/o annullabilità, esecuzione, risoluzione o comunque dipendente dall’esecuzione o interpretazione del contratto, dell’Ordine e/o delle presenti CGC e di eventuali loro allegati, o comunque connessa ai medesimi rapporti ed anche in ipotesi di contingenza o connessione di causa, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Torino, esclusa sin d’ora qualsiasi altra competenza concorrente.

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